ODAF

Trasferimento

L'art. 19 del D.P.R. 350 del 30 aprile 1981 e ss.mm.ii vieta la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.

Pertanto, in caso di cambiamento di residenza, l’iscritto è tenuto a chiedere il trasferimento dell’iscrizione nell’albo dell’ordine provinciale competente, dandone comunicazione esclusivamente con lettera raccomandata A/R o PEC al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro il termine di sessanta giorni.

Alla domanda di trasferimento dell’iscrizione va allegata una dichiarazione dell’ordine di appartenenza, attestante l’assenza delle circostanze indicate art. 33, ultimo comma, della legge.
In caso di accoglimento della domanda, l’interessato è tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio dell’ordine nel cui albo viene trasferito: nel nuovo albo è conservata l’anzianità risultante dall’albo di provenienza.
Il consiglio dell’ordine di provenienza è tenuto a trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell’interessato.

Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, l'iscritto deve restituire all'Ordine di provenineza, nel più breve termine, la tessera professionale di riconoscimento ed il timbro: il Presidente del consiglio dell’ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il trasferimento rilascia all’interessato una nuova tessera di riconoscimento e, su richiesta dell'interessato,  un nuovo timbro professionale (artt. 20 e 21 del D.P.R. 350 del 30 aprile 1981 e ss.mm.ii).

Esame di Stato per l'esercizio della professione e Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Comunicazioni Federazione Regionale Toscana degli Ordini Provinciali Dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

I gruppi di lavoro, dunque, nascono per favorire lo scambio, il confronto e l’arricchimento professionale dei partecipanti