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CTU

Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l’intervento del CTU, questi deve assolvere un compito fondamentale: essere sintetico e preciso rispetto alle domande che gli vengono poste, così da potere chiarire al giudice esattamente quegli elementi che egli intende valutare per giungere ad una decisione. In particolare è importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e, possibilmente, che accompagni tutto ciò che afferma con opportuna documentazione focalizzandosi –nella parte finale- sulle proprie conclusioni tecniche. Queste devono essere il risultato di un procedimento logico ben preciso ma non devono mai permettersi di esorbitare in affermazioni che potrebbero avere, al di là dei profili tecnici, un'influenza diretta sulla decisione della causa. Il CTU dunque, in qualità di “tecnico ausiliario” del giudice, fondamentalmente deve:

  • illuminare l’organo giudicante cercando di risolvere i problemi e non crearne di nuovi;
  • dare al giudice tutti i chiarimenti che di volta in volta gli sono richiesti;
  • rilevare tutti i fatti per lui importanti alla fine di una valutazione tecnica;
  • analizzare i fatti rilevati in relazione alla proprie cognizioni ed alle domande a lui rivolte;
  • essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico;
  • confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
  • riferire al giudice tutte quelle circostanze che possono interferire con l’espletamento dell’incarico;
  • chiedere eventualmente al giudice l’autorizzazione ad agire nel caso si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell’incarico (ad es. spese considerevoli da sostenere per l’incarico e per eventuali indagini).

I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dell'esperienza - all'interno di specifici albi, suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, ingegneri, agronomi, periti industriali, geometri, grafologi, esperti in mobili ed antiquariato, esperti in musica, infermieri legali e forensi, ecc) tenuti dai tribunali.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal CPC per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all'incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc).

Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare CTU anche ad esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso. In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi.

L'accettazione dell'incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente
« Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità »

Il Consulente Tecnico d'Ufficio opera prestando particolarmente attenzione a garantire la propria imparzialità nei confronti delle parti alle quali deve consentire - in ogni momento - il contradditorio. È soggetto, inoltre, a tutti i limiti di garanzia del giusto processo ai quali è sottoposto il giudice e può quindi utilizzare esclusivamente la propria esperienza e capacità e la documentazione contenuta nel fascicolo, limitandosi a rispondere ai quesiti posti dal giudice stesso.

Tratto da Wikipedia

Decreto Ministero della Giustizia 30 maggio 2002

Consiglio Nazionale degli Ingegneri: circ. 630/XVIII sess. /2015 - Note di accompagnamento -

Gruppo di lavoro Ing. Forense

Albo Tribunale di Pisa

Il tribunale di Pisa notifica la necessità da parte di Enti e Professionisti dell'iscrizione al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici. Si prega di prendere visione.

Precisazione della circolare del 2/11/2015 sulla liquidazione dei compensi

Albo CTU Tribunale di Lucca: a  partire dal mese di gennaio 2015 sarà istituito presso il Tribunale di Lucca lo Sportello PCT. In tale Ufficio lavoreranno delle risorse umane formate dalla Società Asta Legale, che forniranno ai professionisti interessati le informazioni e l’assistenza necessarie. La Società Asta Legale fornirà le attrezzature Hardware per l’allestimento dello sportello. Detto sportello sarà ubicato nei locali della Cancelleria civile, nelle adiacenze dell’aula informatica e sarà operativo nella giornata di giovedì”. ASTA legale: processo civile telematico - sportello ptc c/o Tribunale di Lucca

 

Albo CTU Tribunale di Massa

 

N.B. Affinché l'iscrizione divenga effettiva, è  necessario versare la Tassa di Concessione Governativa di 168,00 € (centosessantotto/00) sul C/C postale n. 8003 indicando il codice 8617 quale causale di versamento.Link utili - Il portale del CTU

Esame di Stato per l'esercizio della professione e Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Comunicazioni Federazione Regionale Toscana degli Ordini Provinciali Dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

I gruppi di lavoro, dunque, nascono per favorire lo scambio, il confronto e l’arricchimento professionale dei partecipanti