La Corte dei Conti del Piemonte con la deliberazione n. 89/2023 interpreta il nuovo codice dei contratti pubblici (dlgs 36/2023) in merito alle polizze assicurative a carico di un pubblica amministrazione locale.

A chi tocca pagare la polizza professionale contro danno a terzi del tecnico dipendente della P.A. incaricato di controllare i progetti?
L’Amministrazione comunale del caso ha rivolto alla Corte dei Conti una richiesta di parere volta a stabilire quale disciplina, alla luce del nuovo codice appalti o meglio del nuovo codice dei contratti pubblici, risulti applicabile in merito alla possibilità di stipulare,
con oneri a carico dell’ente, specifica polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per il dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione.
In particolare, dalla lettura di talune disposizioni del citato decreto (artt. 2 comma 4, 42 comma 5, 45 comma 7) e del relativo allegato I.7 (artt. 5 comma 1. lett. e) punti 9 e 10, 34 comma 1, 37 comma 3, 42 comma 2), l’ente territoriale ha evidenziato:

"il permanere di un’incertezza giuridica circa l’inclusione della polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale del dipendente
pubblico incaricato della verifica della progettazione fra le polizze obbligatorie per i dipendenti da stipulare con oneri a carico dell’ente,
dovendo anche tenere conto della regola generale della responsabilità diretta dei pubblici dipendenti per i danni arrecati a terzi nell’esercizio delle funzioni"

Il controllo dei progetti in gara in ambito di appalti pubblici è solo una tappa di una più complessa macchina, ed in particolar modo in tempi attuali con le risorse stanziate per i progetti PNRR. Il pericolo d’incappare in qualche intoppo nella produzione e scambio di
documenti con le amministrazioni pubbliche non è da escludersi. Per facilitare, quindi, ed organizzare al meglio il lavoro, scopri la prima piattaforma cloud per i lavori pubblici: la soluzione che ti permette di gestire il fascicolo digitale del lavoro pubblico, archiviare ed
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Per la Corte dei Conti è necessario distinguere tra responsabilità amministrativa del personale pubblico e responsabilità verso terzi dei
dipendenti di una stazione appaltante La Corte premette che al fine di evitare ogni fraintendimento, occorre precisare che le
polizze assicurative in questione non riguardano la copertura di rischi di danno connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico, anche perché il rischio sarebbe di incorrere nella deresponsabilizzazione dello stesso personale pubblico
e della classe politica dell’ente, la cui assicurazione servirebbe a coprirebbe eventuali illegittime e irragionevoli scelte gestionali.
La questione, invece, riguarda le polizze assicurative, previste dalla legge, stipulate dalla stazione appaltante per responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipendenti, nel caso di specie tenuti a verificare la rispondenza del progetto dei
lavori alle esigenze espresse nel documento di indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente nonché ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nei lavorati progettuali dei livelli già approvati.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questo articolo di BibLus-net:
“Dal CNI il parere su chi paga l’assicurazione del tecnico dipendente pubblico“
file:///C:/Users/hp/Downloads/Corte-dei-Conti-Piemonte-delibera-89-2023%20(2).pdf





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