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Sospensione

La sopsensione è una sanzione disciplinare che il Consiglio dell'Ordine può prendere nei confronti degli iscritti al proprio Albo professionale.

Secondo la recente ciscolare CONAF n.23 del 2010 l'apertura del procedimento amministrativo inizia con l'accertamento del mancato pagamento del contributo per oltre 12 (dodici) mesi (art.34 L.3/76 e s.m.i.). Tale accertamento viene a costituire l'attivazione del procedimento di sospensione per morosità. Prima di procedere alla sospensione si invia all'iscritto moroso una lettera monitoria , invitandolo ad adempiere al pagamento entro un periodo di tempo definito. La lettera all'iscritto, risulta pure necessaria al fine del rispetto dell'art.7 L.241/90 in merito alla comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo.

Gli elementi che la diffida deve contenere sono:

  • il rilievo del mancato pagamento della quota riferita all'anno;
  • l'importo di cui si chiede il versamento;
  • le modalitàper eseguire versamento;
  • il tempo concesso per l'operazione;
  • il tempo e le modalità per comunicare all'Ordine l'effettuato pagamento.

Se il periodo concesso trascorre senza che l'iscritto provveda al pagamento, alla prima riunione utile il Consilgio, verificata l'inadempienza, delibera la sospensione dell'iscritto.

Si precisa altresì che la sospensione è un provvedimento disciplinare che priva il professionista dei diritti di iscritto all'Albo ma non estingue lo status professionale dell'interessato come la cancellaizone. Pertanto l'iscritto sospeso è tenuto comunque al pagamento della quota annuale prevista dall'Ordine, anche negli anni in cui è attivo il provvedimento di sospensione. La sospensione non è una cancellazione dall'Albo, cancellaizone che può avvenire soltanto dietro richiesta dell'interessato.

L'ultimo comma art. 3,  4 L.3/76 e s.m.i. indica che per la sospensione per morosità si osservano, per quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare. La convocazione dell'iscritto rimane comunque facoltativa anche se il caso non rientra tra le sospensioni di diritto (art. 47 ultimo comma L.3/76 e s.m.i.). Ciò in applicazione del disposto del IV comma dell'art. 34, secondo cui le norme sul procedimento disciplinare si applicano ancher al procedimento di sospensione per morosità "....in quanto applicabili..." appare pacifico che il presupposto di sospensione per morosità (cioè il mancato pagamento delle quote) non dà margini di apprezzamento discrezionale e quindi non rende necessaria l'audizione.

La circolare di cui sopra, precisa altresì che nell'eventualtà in cui l'iscritto sospeso richieda la cancellaizone all'Albo, il Consiglio non può subordinare la declaratoria di cancellaizone al versamento di quanto dovuto, non essendo diritto incondizionabile. I due procedimenti, cioè quello di sospensione per la morosità ed il successivo procedimento di cancellazione a domanda dell'iscritto, non si possono influenzare. Ed infatti anche l'iscritto sospeso può avere interesse ad ottenere la cancellazione dall'Albo, estinguendo il suo status professionale (che con il provvedimento di sospensione non viene meno, essendo il professionista semplicemente privato dei diritti di iscritto all'Albo, pur sussistendo lo status professionale). Appare evidente, tuttavia, che nel provvedimento di ccancellazione debba farsi riferimento al precedente provvedimento di sospensione per morosità, con conseguente declaratoria che, pur intervenendo la cancellazione dall'Albo rimarranno integri i diritti dell'Oridne di procedere al recupero delle quote non versate per il periodo in cui l'iscritto era tale.

Esame di Stato per l'esercizio della professione e Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Comunicazioni Federazione Regionale Toscana degli Ordini Provinciali Dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

I gruppi di lavoro, dunque, nascono per favorire lo scambio, il confronto e l’arricchimento professionale dei partecipanti