ODAF

Notula

La notula viene redatta dal professionista per riscuotere l'acconto o il saldo della parcella spettante per il lavoro svolto.

La notula, di cui si fornisce un esempio, deve contenere le voci di seguito elencate:

Imponibile - importo delle prestazioni svolte dal professionista con relativa descrizione delle stesse

Spese di viaggio - questa voce inserita nella notula serve a conteggiare in maniera fofettaria le spese sostenute dal professionista. Il loro calcolo viene effettuato moltiplicando i kilometri percorsi per un coefficiente che varia del tipodi automobile utilizzata (Tabelle ACI)

Contributo previdenziale - viene computato sulla somma dell'imponibile e delle spese di viaggio nella misura del 2% secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.Lgs.103/96).

Imponibile IVA - L'imponibile IVA è determinato dalla somma dell'imponibile, delle spese di viaggio e del contributo previdenziale. Su tale valore deve essere calcolata l'IVA nella misura del 20%

IVA - L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni  di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio delle imprese o nell'esercizio di arti e professioni  e sulle importazioni da chiunque effettuate (art.1 D.P.R. 633/72). Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse.
Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo.
Non si considerano altresi' effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 (art.1 D.P.R. 633/72)
 

Totale fattura - il totale della fattura, per coloro che hanno contabilità ordinaria, è dato dalla somma dell'imponibile IVA e dell'IVA calcolata

Spese escluse -in base all'art. 15 comma 3 del D.P.R. 633/72 sono escluse dal computo della bse imponible le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente documentate.

Ritenuta d'acconto - Sono obbligati ad effettuare la ritenuta d’acconto dell’IRPEF o dell’IRPEG sulle provvigioni derivanti da attività di intermediazione commerciale tutti i soggetti indicati al primo comma dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973, e precisamente:

  • le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • le società di persone (s.a.s., s.n.c.) ed equiparate;
  • le associazioni costituite da artisti e professionisti;
  • le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell’art. 87 del D.P.R. 917/1986.

La ritenuta in questione si applica sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, anche se corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. La provvigione da assoggettare a ritenuta è pertanto costituita:

  • dal compenso che spetta al commissionario, all’agente, al rappresentante di commercio, al mediatore e al procacciatore di affari per l’attività da essi prestata;
  • da eventuali sovrapprezzi riconosciuti ai suindicati soggetti e derivanti dall’eccedenza tra il prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall’agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d’affari;
  • da compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia circa il regolare adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (quali, ad esempio, quelle conseguenti allo star del credere);
  • da somme percepite dall’agente o dal rappresentante nell’ipotesi in cui la casa mandante concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell’agente o rappresentante;
  • da corrispettivi o proventi in natura;
  • da ogni altro compenso inerente all’attività prestata, ivi compresi i rimborsi spese relativi all’attività stessa ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti.

La base imponibile su cui calcolare la ritenuta è costituita dalla sommatoria delle suindicate voci (al lordo dei contributi previdenziali ed al netto dell’IVA).
 

Netto da pagare - Come si evince dall'esempio di notula scaricabile nella presente sezione, l'importo netto percepito da professionista è dato dalla somma del totale fattura e delle spese escluse al netto della ritenuta di acconto.

 

Altre voci, invece, sono consigliabili ma possono anche essere omesse e sono rappresentate da:

S.E. & O. - è un'abbreviaizone che significa Salvo Errori & Omissioni.

Informazioni per il pagamento - per coloro che volessero far accreditare l'importo direttamente sul proprio conto corrente è necessario indicare l'IBAN e la banca di appoggio, informazioni che contìsentiranno al cliente di provvedere alla liquidazione degli importi dovuti al professionista.

Informazioni per il versamento della R.A. - qualora il professionsta sottragga al totale della fattura l'importo della R.A. significa che questa ebba essere versata dal cliente. Per questo è buon norma ricordare al committente quando dovrà pagare l'importo della ritenuta e che dovrà inviarvi la certificaizoni dei compensi versati.

N.B. Si ricorda che, secondo le vigenti normativa in materia fiscale, l'intestazione della fattura, oltre a riportare l'anagrafica del cliente, deve contenere anche la partita IVA ed il codice fiscale. Quest'ultimo dato è necessario se si tratta di una ditta individuale, mentre, in caso di società, la partita IVA ed il codice fiscale coincidono.

Esame di Stato per l'esercizio della professione e Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Comunicazioni Federazione Regionale Toscana degli Ordini Provinciali Dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

I gruppi di lavoro, dunque, nascono per favorire lo scambio, il confronto e l’arricchimento professionale dei partecipanti